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STATUTO: Scopi Sociali
Articolo 2°- L'Organizzazione opera nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della beneficenza per il perseguimento in via esclusiva di finalità di solidarietà sociale, concretizzantesi negli scopi seguenti:
- accogliere minori in situazione di bisogno, sia a tempo determinato che indeterminato in ambiti "familiari" tali da essere il più possibile educativi e rassicuranti per quanti vengono accolti;
- ospitare temporaneamente adulti in situazioni di bisogno, con particolare attenzione alle problematiche familiari con presenza di minori;
- diffondere la cultura dell'accoglienza e della solidarietà coinvolgendo direttamente la realtà locale, la comunità civile e quelle ecclesiale nel farsi carico delle situazioni di emarginazione.
Articolo 3°- Gli associati ritengono necessario:
- partecipare attivamente alla comunità cristiana locale;
- partecipare attivamente alla vita civile nelle forme che i loro scopi man mano richiederanno;
- verificare le proprie scelte con quanti lo vogliano, ricercando confronti, in particolare con persone che stanno vivendo esperienze simili;
costituire comunità di famiglie che, collaborando o vivendo insieme, permettano alla persona in difficoltà di sentirsi accolta e valorizzata;
- sollecitare famiglie e singole persone a sostenere e collaborare con le comunità, per costituire un insieme di rapporti umani e sociali significativi tali da creare situazioni di condivisione;
- collaborare con altre organizzazioni nel campo dell'accoglienza, della riabilitazione e del recupero;
- organizzare e partecipare ad incontri volti all'informazione ed alla sensibilizzazione sulle situazioni di emarginazione presenti nel territorio.
Per il perseguimento delle proprie finalità l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dirette e gratuite dei propri aderenti.
Articolo 4°- L'Organizzazione esclude ogni finalità di lucro.
Articolo 5°- L'Organizzazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali indicate al Titolo 2°, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art.10 - 5° comma - del citato D. Leg.vo 4.12.1997 n.460.
Articolo 6°- L'Organizzazione potrà aderire alle Organizzazioni locali o nazionali che operano nel campo dell'accoglienza, della riabilitazione e del recupero e quelle di rappresentanza , tutela ed assistenza delle Organizzazioni.
Articolo 7° - Il funzionamento, l'accesso alle strutture, l'erogazione di servizi e la gestione dell'Organizzazione sono disciplinati da uno o più regolamenti che diventano esecutivi dopo l'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci e da partecipare all'autorità di vigilanza.
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