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>> Associazione |
STATUTO: Patrimonio SocialeArticolo 11° - Il Patrimonio dell'Organizzazione è costituito dai beni conferiti all'atto della costituzione dell'organizzazione e potrà essere incrementato con donazioni, lasciti e acquisti doi beni mobili ed immobili e fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio. Articolo 12° - Le entrate dell'Organizzazione sono costituite da: quote associative, contributi degli aderenti per le spese dell'Organizzazione, contributi di privati, contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche, contributi di organismi internazionali, donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio, rimborsi derivanti da convenzioni, rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo, entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali, fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore, ogni altro provento, anche derivanti da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Articolo 13° - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento degli scopi dell'Organizzazione. Articolo 14° - L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Articolo 15° - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essere direttamente connesse.
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