STATUTO: Patrimonio Sociale

Articolo 11° - Il Patrimonio dell'Organizzazione è costituito dai beni conferiti all'atto della costituzione dell'organizzazione e potrà essere incrementato con donazioni, lasciti e acquisti doi beni mobili ed immobili e fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Articolo 12° - Le entrate dell'Organizzazione sono costituite da:

quote associative, contributi degli aderenti per le spese dell'Organizzazione, contributi di privati, contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche, contributi di organismi internazionali, donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio, rimborsi derivanti da convenzioni, rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo, entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali, fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore, ogni altro provento, anche derivanti da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13° - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento degli scopi dell'Organizzazione.
Gli associati non possono pretendere la restituzione dei contributi versati o la divisione del patrimonio sociale.
E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

Articolo 14° - L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del Bilancio, previo esatto inventario, secondo quanto previsto dall'art.25, comma 1 e 3 del D. Leg.vo 4.12.1997 n.460.

Articolo 15° - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essere direttamente connesse.


- Giornalino Gennaio 2012

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