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>> Associazione |
STATUTO: Organi SocialiArticolo 16° - Sono organi dell'Organizzazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Revisore dei conti. ASSEMBLEA DEI SOCI Articolo 17° - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie a norma di legge. La loro convocazione si attua tramite lettera e mediante affissione all'albo murale della sede sociale, almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea, di un avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'Assemblea nonché dell'ordine del giorno. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati e tutto il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quanto sopra stabilito, usare qualunque altra forma utile a meglio diffondere fra gli associati l'avviso di convocazione dell'Assemblea. Articolo 18° - L'Assemblea ordinaria:
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'Assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati. Articolo 19 ° - Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Articolo 20° - Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Articolo 21° - L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, sullo scioglimento anticipato dell'Organizzazione, sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori. Articolo 22° - Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati. Per deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione e la destinazione del patrimonio occorre il voto favorevole di tre quarti degli associati. Articolo 23° - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali si procederà col sistema delle votazioni a norma di legge. Ogni socio effettivo ha diritto ad un voto. Ogni socio effettivo potrà farsi rappresentare da un altro socio effettivo per delega scritta. Sono ammesse due sole deleghe per socio. Articolo 24° - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio effettivo eletto dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un Segretario. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. CONSIGLIO DIRETTIVO Articolo 25° - Il Consiglio Direttivo è composto da sette a nove membri. In sede di rinnovo delle cariche sociali, l'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo. Articolo 26° - Il Consiglio Direttivo viene rinnovato ogni tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Articolo 27° - Il Consiglio Direttivo elegge nella seduta di insediamento e tra i suoi componenti il Presidente cui può delegare, determinandola con deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ed un Vice Presidente. Articolo 28° - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima della data della riunione ordinaria e almeno 24 ore prima della riunione straordinaria. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri in carica. Articolo 29° - Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti.Le votazioni del Consiglio avvengono per scrutinio palese, salvo quelle aventi per oggetto persone fisiche, che hanno sempre luogo a scrutinio segreto Il Consiglio Direttivo è investito del potere esecutivo delle delibere assembleari per la gestione dell'Organizzazione. Articolo 30° - In caso vengano a mancare uno o più Consiglieri , la loro sostituzione avverrà facendo ricorso ai candidati al Consiglio risultati non eletti e, in mancanza, provvedendo a nuove elezioni da parte dell'assemblea dei soci. I membri nominati in surroga decadono comunque alla scadenza naturale del Consiglio. I Consiglieri dimissionari continuano a svolgere le loro mansioni fino al rinnovo. Le azioni di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo sono deliberate dall'Assemblea e sono esercitate dai nuovi membri o dai Liquidatori. PRESIDENTE Articolo 31° - Il Presidente è il rappresentante legale dell'Organizzazione ed ha l'uso della firma sociale. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza. In caso di necessità o urgenza prende le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo portandole alla sua ratifica alla prima riunione successiva e comunque entro 20 giorni dalla adozione del provvedimento. Egli ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi stato e grado di giudizio. Può delegare parte dei propri poteri ad altri soci con procura generale o speciale. Il Presidente non può essere revocato, salvo quanto previsto all'articolo 10 del presente Statuto. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente. REVISORE DEI CONTI Articolo 32° - Il Revisore dei conti è nominato dall'assemblea , dura in carica tre anni , è rieleggibile e può essere persona fisica o giuridica anche non facente parte dell'Organizzazione. TITOLO 6° - DEVOLUZIONE DEI BENI IN CASO DI ESTINZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE Articolo 33° - In caso di scioglimento dell'Organizzazione, deliberato con la maggioranza prevista dall'articolo 22, il patrimonio che residua, va devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, in conformità alla normativa vigente. Articolo 34° - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano o alla normativa vigente. |
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